In caso di cessazione del rapporto di agenzia l’art. 1751 c.c., in conformità alla Direttiva CEE n. 86/653, prevede il pagamento da parte della casa mandante di una indennità di scioglimento di contratto suddivisa in tre tipologie:
1- indennità di risoluzione del rapporto il c.d. “F.I.R.R.” accantonata dalla parte mandante nell’apposito Fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO ed è dovuta in tutti i casi di cessazione del rapporto (salvo qualche eccezione particolare per esempio se la parte mandante ha dovuto sciogliere il rapporto in conseguenza alla ritenzione indebita di somme di denaro del preponente da parte dell’agente);
2- indennità suppletiva di clientela riconosciuta all’agente indipendentemente dalla presenza o meno di un incremento della clientela e/o del giro d’affari. E’ sempre dovuta, tranne quando il recesso è fatto imputabile all’agente e nemmeno in caso di risoluzione del rapporto per mutuo consenso delle parti;
3- indennità meritocratica collegata all’incremento della clientela e/ del giro d’affari.
Gli AEC (Accordi Economici Collettivi) prevedono nel dettaglio, con funzione suppletiva, modalità e criteri applicativi delle indennità di scioglimento di contratto.
In caso di cessazione del rapporto di agenzia, sarà necessario, in base al caso concreto, effettuare il conteggio delle indennità dovute tramite i criteri previsti nell’AEC di riferimento e procedere con la liquidazione delle stesse verso l’agente.
Malo (VI), 27/09/2023
avv. Elena Bassan