Sempre più spesso le e-mail vengono scritte velocemente, d’impeto, dando libero sfogo e trasposizione dei nostri pensieri, alle volte, anche di quelli più ostili. Non sempre, però, chi scrive, si rende conto dei profili di rilevanza penale che può avere scrivere una e-mail offensiva.
Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, (sentenza n. 12186 del 2022, quinta sezione penale), infatti, ha statuito che scrivere e-mail dal contenuto offensivo può comportare una responsabilità per il reato di diffamazione e questo, anche quando l’e-mail dai contenuti offensivi non sia indirizzata al soggetto “offeso”, bensì a solo un soggetto terzo.
Nella poc’anzi richiamata pronuncia, infatti, la Corte di Cassazione (quinta sezione penale, sentenza n. 12186 del 2022) ha precisato che ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, la sussistenza del requisito oggettivo della “comunicazione con più persone” sussiste anche quando l’e-mail dal contenuto offensivo sia indirizzata ad una sola persona, diversa dal soggetto offeso.
In particolare la Corte di Cassazione ha precisato che l’e-mail invia può essere considerata diffamatoria , sia quando l’accesso alla casella mail del destinatario sia consentito almeno ad un altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l’ordinaria diligenza, sia in tutti i casi in cui la comunicazione inviata via e-mail a un solo soggetto possa essere diffusa o comunque posta a conoscenza di almeno un altro soggetto (fattispecie relativa alla condanna per diffamazione di un condomino che con una e-mail indirizzata ad un altro proprietario si era lamentato della non correttezza del lavoro svolto dell’amministratore dell’immobile).
A fronte di tale pronuncia, pertanto, si rende ancora più necessario fare attenzione al contenuto delle numerose e-mail che ogni giorno ci troviamo a scrivere, cercando di prediligere, anche quando ci sfoghiamo con il nostro amico – collega circa i comportamenti di un soggetto terzo, toni che siano i più pacati possibili onde evitare di trovarsi a dover gestire un processo per diffamazione, anche aggravata.
I medesimi toni pacati, peraltro, dovrebbero essere usati anche quando tra i destinatari della nostra corrispondenza elettronica vi sia la persona destinataria dei contenuti offensivi della nostra e-mail. Anche su questo punto, infatti, la Corte di Cassazione si è più volte espressa rilevando come ”l’invio di una e-mail dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione anche nell’eventualità che tra i destinatari vi sia l’offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione” (da ultimo Cassazione Penale, Quinta sezione penale, sentenza n. 22631 del 2023).
Secondo la Suprema Corte, invero, il reato di diffamazione non può verificarsi solo quando il soggetto offeso sia presente alla condotta diffamatoria tenuta dal presunto reo, dove presenza, deve intendersi una presenza fisica o, presenza a questa equiparabile ( si pensi alle ipotesi di meeting in videoconferenza) e che, pertanto, abbia l’immediata possibilità di ribattere alle comunicazioni ingiuriose rivoltegli, con conseguente possibilità per l’offeso di difendere la propria reputazione.
Malo (VI), 23 ottobre 2023
avv. Martina Santolin