Non tutti sanno che tra le ipotesi di reato previste dal Codice della Strada (D. Lgs 285 del 1992) non solo vi è l’ipotesi di guida sotto l’influenza di alcool, ma anche l’ipotesi di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest che, al comma n. 7 dell’art. 186 C.d.S., è previsto come fattispecie autonoma di reato.
Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, ovvero, come richiamata dalla norma, il rifiuto dell’accertamento, peraltro, non è da sottovalutare nemmeno dal punto di vista del trattamento sanzionatorio.
La norma, infatti, prevede che il soggetto che si rifiuti di sottoporsi all’alcoltest sia sanzionato con la stessa pena prevista per la violazione di cui al comma 2, lettera c dell’art. 186 C.D.S., ossia, per le ipotesi di guida in stato d’ebrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Il soggetto che si rifiuti di sottoporsi all’alcoltest, pertanto, incorrerà nell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, oltre alla confisca del veicolo (se di proprietà del guidatore) e alla sanzione accessoria della sospensione patente di guida da sei mesi a due anni (raddoppiata qualora non si possa procedere con la confisca del veicolo), ovvero revoca in caso di recidiva infra biennale.
In alcuni casi, tuttavia, il soggetto che si sia messo al volante consapevole di aver assunto bevande alcoliche oltre il permesso, potrebbe considerare più conveniente non sottoporsi all’alcoltest: si tratta dell’ipotesi in cui vi sia stato un incidente stradale. In tali casi, infatti, a differenza dell’ipotesi di guida in stato d’ebrezza con incidente stradale classica, viene prevista la possibilità per il guidatore di accedere comunque al beneficio della conversione della pena con i lavori di pubblica utilità di cui al comma 9 dell’art. 186 bis C.d.S., con conseguente possibilità di ottenere a completo svolgimento dei lavori, l’estinzione del reato, oltre che la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca della confisca del veicolo sequestrato.
Il guidatore che ammaliato dai suddetti benefici, propenda per tale strada, tuttavia deve essere consapevole della possibilità di vedersi comminata, in aggiunta alle sanzioni di cui sopra, anche la sanzione amministrativa o penale per l’ipotesi di guida in stato d’ebrezza.
Considerando la fattispecie di rifiuto all’alcoltest quale fattispecie autonoma di reato, infatti, non è raro che l’agente accertatore di detta infrazione ritenga comunque commessa anche l’autonoma fattispecie di guida in stato di ebrezza, decidendo quindi di applicare al guidatore la sanzione amministrativa prevista al comma 2, lettera a, ovvero, nelle ipotesi più gravi dove lo stato di ubriachezza sia evidente, procedere con la comunicazione della notizia di reato per la fattispecie penale di guida in stato d’ebrezza di cui al comma 2, lettere b e c.
Malo (VI), lì 07/08/2023
avv. Martina Santolin
