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COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE: INCOTERMS E GIURISDIZIONE

Gli Incoterms (Iternational Commercial Terms) sono delle clausole commerciali elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale che regolano determinati aspetti dei contratti di compravendita internazionale di beni materiali codificando gli usi e le prassi adottate negli scambi internazionali. In particolare, essi disciplinano la modalità con cui avviene la consegna della merce e stabiliscono quando avviene il passaggio del rischio di perdita dal venditore al compratore.

Molti non sanno che il richiamo agli Incoterms può avere conseguenze anche nella determinazione della giurisdizione quando ne risulta con chiarezza la determinazione contrattuale nella compravendita internazionale.

La Corte di Cassazione a Sezione Unite con l’ordinanza n. 11346 del 2 maggio 2023 ha recentemente affermato il principio secondo il quale “il Giudice del merito, nell’interpretare il contratto per determinare il luogo di consegna della merce convenuto dalle parti, deve verificare se le clausole integrino o meno l’Incoterm “ex works”: in caso affermativo, sarà in base a tale clausola che dovrà essere identificato il luogo di consegna delle merci (e conseguentemente la giurisdizione)”.

Come noto la clausola degli Incoterms “ex works” è molto utilizzata nei contratti di compravendita internazionale e consente al venditore di consegnare la merce mettendola a disposizione dell’acquirente presso la sede del venditore o in altro luogo prestabilito.

La portata di tale pronuncia non è assolutamente da sottovalutare in quanto consente di devolvere le controversie relative al pagamento della merce alla giurisdizione del giudice ove i beni sono stati consegnati in base al contratto di compravendita internazionale ed in base alla clausola degli Incoterms “ex works”, come stabilito dall’art. 7 lettera b) Reg. UE 1215/2012.

Malo (VI), lì 31/07/2023

avv. Stefania Faggion

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