L’adozione di persona maggiore d’età è un istituto previsto dagli art.. 291 e ss. del Codice Civile che permette l’adozione di persone maggiorenni a determinate condizioni stabilite dalla legge.
In origine, questo istituto, era previsto per le famiglie senza figli e consentiva di dare un figlio-erede all’adottante, tramandando tradizioni, fortune, affetti di una famiglia destinati ad estinguersi per mancanza di prole.
Oggi, l’adozione dei maggiorenni è possibile anche da parte di persone con figli, purché consenzienti.
Per questo procedimento è obbligatoria l’assistenza di un avvocato.
All’esito della procedura, l’adottato acquista il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi, oltre che il diritto agli alimenti. L’adozione di maggiorenni non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.
Altro importante effetto di questa procedura è sul cognome dell’adottato: l’art. 299 Codice Civile stabilisce che l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.
Su questo punto una recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 04/07/2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, comma primo, Codice Civile nella parte in cui non consente con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto
Ne deriva che, ora nell’adozione di maggiorenni, l’adottato maggiore di età può aggiungere anziché anteporre il cognome dell’adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all’identità personale e anche l’adottante sia favorevole a tale ordine di cognomi.
Malo (VI), 28/07/2023
avv. Elena Bassan
